lunedì 22 dicembre 2014

Informazioni utili a cura del PATRONATO EPAS / C.A.F. ITALIA




Assegnate le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga


Assegnate le risorse finanziarie alle Regioni ed alle Province Autonome, per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria e di mobilità. È stato stabilito, con decreto n. 86486 del 4 dicembre 2014, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia.

L’INPS riapre i termini per l’opzione donna


Le donne che desiderano optare per il calcolo della pensione interamente col sistema contributivo, potranno ancora presentare apposita domanda all’Istituto previdenziale. Lo afferma l’Inps con messaggio n.9304/2014. A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale. In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, l’Istituto previdenziale ha voluto precisare che eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza. In sostanza, l’Istituto ha riaperto i termini di pensionamento, permettendo alle donne lavoratrici che hanno almeno 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi  di poter presentare la domanda all’Inps sino al 31 dicembre 2015. I termini in realtà, erano scaduti il 30 novembre scorso in base alle precedenti interpretazioni della legge n. 243 del 2004 che istituì in forma sperimentale l’opzione donna.

VERSAMENTI IMU E TASI, ECCO LE SOLUZIONI PER I RITARDATARI


Il 16 dicembre è scaduta la data fatidica per il versamento del saldo relativo a Imu e Tasi, che dovrebbero garantire un gettito complessivo che si aggira sui 15 miliardi di euro, cifra destinata alle casse dei Comuni, tranne che per la parte di Imu di spettanza dello Stato. L’appuntamento ha interessato più di 20 milioni di contribuenti ma, com’è facile prevedere, le difficoltà del momento costringeranno moltissimi italiani a operare la scelta di non rispettare la scadenza, anche a costo di dover sostenere una spesa leggermente più alta, pur di rimandare di qualche giorno i pagamenti in questione. Ma a cosa andrà incontro, di preciso, chi non verserà le somme dovute entro la data fissata? I contribuenti ritardatari potranno onorare i propri obblighi fiscali scegliendo fra tre soluzioni. Il ravvedimento operoso sprint prevede l’estinzione del pagamento entro 14 giorni dalla scadenza, quindi in questo caso entro il 30 dicembre 2014: tale opzione prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, più la corresponsione degli interessi legali dell’1% annuo, tenendo conto che ambedue le penalità si calcolano sull’imposta ancora dovuta. La seconda fattispecie di ravvedimento è quello operoso breve, che riguarda i contribuenti che effettueranno il pagamento dal 31 dicembre al 14 gennaio, quindi fra i 15 e i 30 giorni dopo la scadenza: in tal caso, gli interessi legali saranno sempre pari all’1% annuo, ma la sanzione prevista è pari al 3%. Terza e ultima possibilità di ravvedimento è quello operoso lungo, che riguarda chi pagherà dopo i 30 giorni della scadenza del 16 dicembre, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è avvenuta la violazione (quindi entro il 30 giugno 2015): per questi contribuenti, interessi legali sempre all’1% annuo, ma sanzione elevata al 3,75%. Coloro i quali pagheranno quanto dovuto con ritardi ancora superiori dovranno far fronte alla sanzione ordinaria del 30%. Esistono anche cittadini che hanno versato più del dovuto e che quindi hanno diritto al rimborso. In seguito ai chiarimenti apportati mediante l’art. 1, comma 724, della Legge n. 147 datata 27 dicembre 2013, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato somme superiori a quelle dovute, il soggetto dovrà provvedere a presentare la relativa istanza di rimborso unicamente al Comune.






Nessun commento:

Posta un commento